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Hai bisogno di assistenza per il tuo impianto? J.L. di Bartolozzi S.r.l. è a tua disposizione per fornirti supporto tecnico qualificato, informazioni sui contratti di manutenzione e interventi programmati o urgenti. La sede si trova a Bibbiena, in Via Giorgio La Pira 28/30, punto di riferimento per privati e aziende di tutta la provincia di Arezzo. Grazie a un'organizzazione efficiente e a personale costantemente aggiornato, siamo in grado di rispondere rapidamente alle richieste e individuare la soluzione più adatta alle esigenze di ogni cliente.
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Domande frequenti
Quali sono i marchi trattati da J.L. di Bartolozzi S.R.L.?
J.L. di Bartolozzi S.R.L. tratta i seguenti marchi: Immergas, Haier, Samsung, Sem System, ÖkoFEN, Thermorossi, Laminox, Aquaria Srl – Tecnologie di Trattamento, GEL SpA, Euroacque.
Quali sono i servizi che offre JL di Bartolozzi?
J.L. di Bartolozzi S.R.L. offre Assistenza, Manutenzione e Riparazione per Caldaie a gas, Gasolio e Biomassa, Assistenza Climatizzatori, Chiller, Sistemi VRF e Pompe di Calore, Solare Termico e Sistemi di Trattamento Acque
Qual è la pressione corretta dell'impianto di riscaldamento?
È importante, ad impianto freddo, controllare periodicamente la pressione segnata sul manometro della caldaia che deve sempre misurare 1,0 – 1,2 bar. Nel caso in cui la pressione fosse troppo bassa sarà necessario caricare acqua attraverso il rubinetto di carico (vedi Libretto istruzioni), normalmente posto nella parte inferiore della caldaia.
Se la pressione dovesse superare i 2,5 bar bisognerà togliere dell’acqua, ad esempio dalla valvola di sfiato di un termosifone, in modo da riportare il livello alla posizione sopra consigliata. È assolutamente normale che durante il funzionamento in servizio di riscaldamento la pressione oscilli tra 1,0 – 1,2 bar ad impianto freddo, fino a 1,8 – 2,0 bar con impianto caldo.
Ogni quanto deve essere eseguita la manutenzione della caldaia secondo la normativa vigente?
Ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. 192/05 il responsabile dell’impianto termico (o per esso il “terzo responsabile” laddove esistente) provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente.
La manutenzione ordinaria della caldaia, secondo quanto prescritto dal più recente D.P.R. 74/2013, deve venir effettuata secondo le indicazioni rilasciate dall’installatore nelle “istruzioni tecniche per l’uso e la manutenzione dell’impianto” o, in mancanza di queste, secondo le istruzioni di uso e manutenzione redatte dalla casa costruttrice della caldaia stessa (libretto di istruzioni all’uso e alla manutenzione). Normalmente tutti i costruttori di caldaie e scaldabagni indicano che per mantenere un apparecchio a gas sicuro ed efficiente deve venir eseguita la manutenzione con CADENZA ANNUALE
L’operatore incaricato del controllo e della manutenzione della caldaia esegue l’operazione a regola d’arte ed al termine, redige e sottoscrive un rapporto di controllo tecnico (RCEE)
Cosa è il libretto impianto?
Il Libretto d’Impianto è la “carta d’identità” del nostro impianto termico e di climatizzazione. Su di esso vengono riportati i dati del cliente, i dati dell’apparecchio, i dati degli altri eventuali componenti dell’impianto termico, gli interventi di manutenzione e i valori relativi alla verifica di efficienza energetica che devono venire registrati periodicamente.
Che cosa è la verifica dell'efficienza energetica?
La verifica di efficienza energetica, è un operazione molto importante che ha lo scopo di verificare il rendimento energetico del tuo generatore, il suo funzionamento in sicurezza ed il controllo delle emissioni inquinanti nell’aria (prova fumi). La verifica di efficienza energetica viene eseguita con un apparecchiatura apposita e si effettua in fase di primo avviamento del generatore e poi con cadenza annuale, biennale o quadriennale a seconda della potenza e del combustibile in occasione dell’invio del bollino della Regione.
Che cosa si intende per impianto termico?
Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e ss.mm.ii. (di seguito d.lgs. 192/2005), sulla prestazione energetica degli edifici e degli impianti in essi installati, regolamenta per gli stessi fini di efficienza energetica anche l’esercizio, il controllo, la manutenzione e le ispezioni degli impianti termici.
La definizione di “impianto termico” del d.lgs. 192/2005 (art. 2, comma 1, l-tricies), nella versione introdotta dalla legge n. 90/2013, recita:
l-tricies “impianto termico”: impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare e’ maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.”
Chi è il responsabile dell'impianto termico?
L’Allegato A al d.lgs. 192/05 definisce il responsabile dell’impianto termico come “l’occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali; il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate; l’amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio; il proprietario o l’amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche”.
Riassumendo, per le caldaie con potenza termica inferiore a 35 kw il Responsabile dell’esercizio e della manutenzione è sempre l’occupante dell’immobile.
Il Responsabile deve incaricare un’impresa abilitata ai sensi della Legge 37/08 (ex Legge 46/90) che dovrà eseguire con le periodicità indicate dal costruttore della caldaia, la manutenzione ordinaria della caldaia e la verifica di efficienza energetica (prova fumi)
Devo eseguire la manutenzione se l'impianto non è in funzione?
Sono esonerati dal rispetto delle disposizioni relative a manutenzione, controllo di efficienza energetica ed autodichiarazione (cioè le disposizioni previste dal regolamento regionale) gli impianti disattivati o mai attivati, come nel caso di impianti collocati in edifici oggetto di ristrutturazione o gli impianti termici (generatori) non collegati alla rete di distribuzione dell’energia o a serbatoi di combustibili o comunque privi di approvvigionamento, fino alla riattivazione o alla prima attivazione degli impianti stessi.
Deve essere fatta la manutenzione e il controllo di efficienza energetica degli impianti termici collegati alla rete di distribuzione dell’energia o a serbatoi di combustibili o comunque provvisti di approvvigionamento, anche se non funzionanti, in quanto, comunque, possono essere messi in funzione in qualsiasi momento.
Cosa devo fare se sento odore di gas provenire dalla caldaia?
E' consigliabile chiudere immediatamente, sotto la caldaia, il rubinetto del gas (manopola di colore giallo) , spegnere la caldaia e chiamare il nostro ufficio.
E' indispensabile fare il lavaggio impianto prima di sostituire la caldaia?
ll lavaggio dell’impianto di riscaldamento è un’operazione importante da fare, soprattutto prima di installare una nuova caldaia a condensazione su impianti esistenti. Inoltre, il lavaggio è anche un obbligo di legge previsto chiaramente dai DLGS 195/2005, DLGS 311/2006 e DPR 59/2009. I vantaggi che si ottengono in seguito al lavaggio impianto sono i seguenti: allungamento della vita dell’impianto, riduzione dei consumi,ottimo scambio termico, riduzione della corrosione dell’impianto, eliminazione dei problemi di uniformità di calore nell’abitazione o problemi legati alla rumorosità e alla formazione di aria o gas nei tubi.
Il sistema di trattamento acqua è obbligatorio per la caldaia?
Il sistema di trattamento dell’acqua è obbligatoria in caso di installazione di nuovo impianto, ristrutturazione o sostituzione di generatori di calore, avvenute:
– dal 01/08/1994 per gli impianti con potenza al focolare nominale complessiva ≥ 350 kW;
– dal 11/06/2009 per quelli con potenza al focolare nominale complessiva < 350 kW;
– dal 11/06/2009 al 30/09/2105 Gli impianti combinati (riscaldamento e produzione ACS) di potenza inferiore ai 100 kW, necessitano di condizionamento chimico nel caso di durezza totale ≥ 15 °f.
– dal 01/10/2015 è previsto un condizionamento dell’acqua per tutti gli impianti termici di potenza < 100 kW indipendentemente dalla durezza dell’acqua;
con trattamento di addolcimento per impianti > 100 kW nel caso di durezza totale ≥ 15 °f.
Sempre vicini ai clienti
Da anni operiamo con professionalità e disponibilità in tutto il territorio del Casentino e nelle principali località della provincia di Arezzo. Puoi contattarci telefonicamente, tramite WhatsApp, e-mail oppure compilando il form dedicato presente sul sito. Saremo lieti di fornirti informazioni sui nostri servizi di manutenzione e assistenza tecnica, programmare un controllo periodico o organizzare un intervento in caso di guasto. Il nostro obiettivo è garantire impianti sicuri, efficienti e sempre funzionanti, offrendo un servizio puntuale e un rapporto diretto basato su fiducia, competenza e trasparenza.
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